Roma 17 dicembre –
Care amiche e cari amici,
nella giornata di oggi è proseguita la trattativa per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni locali 2022-2024 che si è concentrata sulla discussione di una ulteriore bozza di testo consegnataci dall’Aran con alcune positive novità.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali:
- è stato previsto che l’informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi sia seguita da un incontro di approfondimento con le OO.SS. Sul punto abbiamo richiesto che la norma sia ulteriormente migliorata affinché siano oggetto di approfondimento anche le progressioni verticali in quanto strumenti di attuazione del piano e che venga reinserita in confronto la materia degli andamenti occupazionali (espulsa nella bozza discussa oggi) trattandosi di una materia diversa, relativa all’analisi del trend occupazionale dell’ente, non sovrapponibile al piano triennale del fabbisogno che riguarda anche la distribuzione degli organici tra le diverse aree;
- è stata accolta la nostra richiesta di inserire tra le materie oggetto di contrattazione i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dall’art. 208 del d. lgs. 285/1992 tra le diverse finalità di utilizzo previste dall’art. 98 del Ccnl 16/11/2022 (contributi datoriali al fondo di previdenza complementare Perseo – Sirio, misure di welfare integrativo, erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale);
- è stata spostata in contrattazione, come da noi richiesto, la materia relativa alle forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione in favore del personale utilizzato in convenzione. Sul punto abbiamo comunque ribadito l’importanza di un confronto, a monte, sulla definizione delle modalità applicative delle convenzioni fra enti locali, per le sole ricadute sull’utilizzo del personale e sulla ripartizione fra ente di provenienza ed ente utilizzatore degli oneri del personale coinvolto, al fine di evitare disparità di trattamento per il personale utilizzato nei servizi in convenzione.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali abbiamo nuovamente rimarcato la necessità di prevedere in contrattazione la materia relativa alla verifica di implementazione del fondo risorse decentrate a seguito di diminuzione delle risorse del fondo per le E.Q., attualmente oggetto di confronto. Tale facoltà, pur essendo una prerogativa datoriale esercitabile in sede di costituzione del fondo, incide sull’art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 in quanto può sottrarre risorse al fondo in caso di mancato utilizzo dei risparmi conseguiti sulle retribuzioni di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione. Così come abbiamo ribadito che l’eventuale innalzamento della retribuzione di posizione delle Eq, da 18.000 a 22.000 euro, proposta da Aran come scelta discrezionale dell’ente, deve invece essere oggetto di contrattazione integrativa. Sempre in materia di retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi E.Q. l’Aran ha riproposto nella bozza odierna la facoltà degli enti di destinare una percentuale di risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente, all’incremento del Fondo E.Q., oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017. Pur comprendendo la ratio sottesa a tale proposta, finalizzata a non caricare sul tetto al salario accessorio le risorse delle retribuzione di posizione e di risultato, abbiamo nuovamente ribadito la necessità di prevedere che tale ipotesi sia oggetto di contrattazione integrativa, sia perché riteniamo delicata e pericolosa la riduzione delle capacità assunzionali per finanziare la retribuzione di posizione e risultato del personale E.Q., sia perché la scelta, a monte, di prevedere una determinata destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione delle spese assunzionali confligge con l’art. 110 comma 12 del ddl bilancio che contempla la possibilità di destinare parte di quegli stessi risparmi all’incremento del fondo di parte variabile.
Una ulteriore novità del testo discusso oggi riguarda l’estensione della tutela della conservazione del posto nell’area inferiore anche in favore del personale che a seguito di progressione verticale sia stato inquadrato in area superiore chiarendo che, a tal fine, è necessario che il lavoratore esprima preventivamente il proprio consenso al periodo di prova. Al contrario, nel caso in cui non volesse fruire del beneficio relativo alla conservazione del posto deve esprimere il proprio consenso sulla possibilità di avvalersi dell’esonero dal periodo di prova.
Per quanto riguarda le progressioni verticali in deroga, abbiamo confermato la nostra valutazione positiva per la proposta Aran di prorogarle al 31.12.2026 in modo da aprire lo spazio di manovra per ulteriori future misure di finanziamento delle progressioni stesse o di misure di valorizzazione professionale alternative per il personale già con servizio. Sul punto abbiamo però chiesto di chiarire che nella Tabella C, allegata al ccnl 2019/2021, relativa ai requisiti di accesso alle procedure in deroga, venga specificata la validità di tutti i titoli che il MIUR ha ritenuto equipollenti al diploma di scuola secondaria superiore, al fine di evitare che le amministrazioni escludano dalle procedure stesse i lavoratori in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata inferiore al quinquennio. Abbiamo inoltre reiterato la richiesta di conservazione delle ore maturate in banca delle ore in ipotesi di inquadramento in area superiore.
Sulle progressioni economiche orizzontali è stato definito l’aumento dal 3 per cento al 5 per cento del punteggio attribuibile ai lavoratori che non hanno effettuato progressioni di area da almeno sei anni (se previsto in sede di contrattazione integrativa).
È stata recepita la nostra richiesta di consentire l’erogazione del l’indennità di servizio esterno nell’ipotesi di prestazione lavorativa ordinaria giornaliera, cancellando il riferimento alla continuità’ della prestazione di lavoro resa.
Abbiamo ribadito le ulteriori richieste avanzate nelle sessioni precedenti, tra le quali l’erogazione del doppio buono pasto in ipotesi straordinarie, l’estensione delle ferie a ore a tutti gli enti del comparto, l’estensione ad altre categorie di lavoratori della norma sul riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, etc.. Abbiamo, poi, ripetuto la richiesta di prevedere una calendarizzazione dei turni festivi infrasettimanali separata rispetto a quella ordinaria, finalizzata a programmare il contingente di personale necessario per la copertura dei turni festivi infrasettimanali. Sul punto ci siamo riservati di inviare all’Aran una specifica proposta.
Ulteriori positive novità discusse nell’incontro odierno riguardano l’allentamento del vincolo di destinazione del fondo in favore della performance individuale. Nella nuova formulazione dell’art. 80 sull’utilizzo del fondo decentrato viene richiesta la destinazione del 30% delle risorse del fondo (con esclusione di alcune voci tra cui quelle destinate a specifiche disposizioni di legge) alla performance (sia organizzativa che individuale) e non più alla sola performance individuale, come previsto dalla norma vigente.
La Fp Cgil e la Uil Fpl hanno ribadito la loro contrarietà alla proposta relativa all’articolazione dell’orario di lavoro su 4 giorni che noi valutiamo positivamente trattandosi di una opportunità che dipende dalla espressa volontà del lavoratore di aderirvi o meno.
Tutto quanto concerne il sistema di classificazione professionale sarà oggetto di una specifica sessione, programmata a gennaio 2025. Sul punto abbiamo nuovamente reiterato la richiesta di un’area ad hoc di inquadramento unico per tutto il personale educativo scolastico (oggi collocato sulle due aree Istruttori e Funzionari) con un tabellare di ingresso equivalente a quello dell’area funzionari. Ciò consentirebbe di superare l’inquadramento attuale su due aree (nonostante l’esercizio delle medesime funzioni) visto che la trasposizione automatica del personale educativo scolastico dall’Area degli Istruttori a quella dei Funzionari non è possibile (art 97 Costituzione) mentre sarebbe possibile un inquadramento ex novo in un’Area diversa. La previsione di un’area di inquadramento unica e separata per il personale educativo e scolastico consentirebbe peraltro di determinare un inquadramento su un numero di aree almeno pari a tre (come richiesto dall’art. 52 comma 1 del d.lgs. 165/2001), alla quale si aggiungerebbe l’area dei “Funzionari ed E.Q.” consentendo anche il definitivo superamento della ex categoria A.
L’Aran ha annunciato l’intenzione di procedere con una doppia convocazione (21 ed eventualmente 22 gennaio 2025) per discutere anche le materie non ancora affrontate.
Vi terremo, come sempre, puntualmente informati degli sviluppi della trattativa.
Un caro saluto