Roma, 14 maggio –nella giornata di oggi è proseguita la trattativa per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni locali 2022- 2024 che si è soffermata sulla discussione di una prima bozza di testo consegnataci dall’Aran con poche novità sulla parte delle relazioni sindacali (che, come chiarito dal Presidente, hanno l’obiettivo di omogeneizzare la disciplina del ccnl del personale non dirigente delle Funzioni Locali con il testo dell’intesa relativa al personale dirigente del comparto) Il Presidente ha ribadito la disponibilità a valutare richieste ulteriori sulle relazioni sindacali.
Sulle relazioni sindacali nell’articolato presentatoci oggi dall’Aran si allarga l’ambito di applicazione del confronto in sede di Organismo paritetico per l’innovazione, integrando i cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale, lo stress lavoro correlato e i fenomeni di burn out fra i temi oggetto di confronto nell’Organismo stesso. Sugli istituti relativi al rapporto di lavoro si specifica che al personale educativo scolastico che sorveglia i bambini durante la consumazione del pasto non si applica il contributo, pari ad un terzo del costo unitario del pasto, ex art 35, comma 4, del CCNL 2019/2021 mentre con riferimento all’assenza dovuta ad infortunio o a malattia professionale si chiarisce che al lavoratore spetta la retribuzione comprensiva del trattamento accessorio (come già previsto dall’art. 38, comma 2, del CCNL 21/05/2018).
In apertura del nostro intervento, abbiamo stigmatizzato il ritardo gravissimo e ingiustificato relativo all’iter di certificazione e ratifica dell’ipotesi di CCNL dell’Area della Dirigenza delle funzioni locali 2019 -2021 (Dirigenti enti locali, Segretari comunali e provinciali, Dirigenti PTA del ruolo non sanitario delle aziende del SSN).
Sul merito del testo relativo alla sezione “Relazioni sindacali” del CCNL del personale del comparto 2022 – 2024, presentatoci oggi dall’Aran, abbiamo espresso la necessità di utilizzare tutti gli spazi di manovra disponibili per rafforzare la contrattazione ed il confronto sindacale.
Stanti i noti limiti legislativi che impediscono la contrattazione sulle materie relative all’organizzazione del lavoro e degli uffici, abbiamo ricordato le possibilità offerte dall’art. 5 del d.lgs. 165/2001 che consente l’attivazione delle ulteriori forme di partecipazione disciplinate dai ccnl sugli aspetti dell’organizzazione che impattano sulla gestione del rapporto di lavoro. A tal fine, sul merito dei temi oggetto dell’odierna riunione, abbiamo avanzato la richiesta di integrare le possibilità di confronto sindacale prevedendo ulteriori materie quali: il piano triennale del fabbisogno (fermo restando l’informazione sull’intero Piao come previsto dall’art. 6 del d.lgs. 165/2001); i criteri per l’attribuzione delle progressioni ordinarie ex art. 15 CCNL 2019/2021; i criteri per il conferimento delle mansioni superiori e per il passaggio da un profilo professionale all’altro. Per quanto riguarda i sistemi di misurazione e valutazione della performance abbiamo rappresentato l’esigenza del confronto sugli obiettivi derivanti dal ciclo della performance collegati al SMV e sui criteri che riguardano la valutazione ai fini della progressione economica all’interno dell’area, attesa anche la necessità di definire una apposita disciplina relativa ai casi di assenza prolungata dal servizio (es. congedo di maternità/paternità, malattia, infortuni etc.) al fine di evitare penalizzazioni in termini di sviluppo economico ai lavoratori interessati. Da ultimo, ribadendo l’esigenza di rendere quanto più esigibile la contrattazione integrativa abbiamo richiesto il confronto sui criteri relativi alla costituzione del fondo decentrato essendo questo un atto di esclusiva competenza datoriale dal quale, tuttavia, viene a dipendere non solo l’avvio del negoziato e il rispetto dei termini temporali previsti dal ccnl 2019-2021 ma anche gli spazi della contrattazione integrativa in merito alla distribuzione delle risorse del fondo stesso.
Abbiamo, poi, chiesto di prevedere la contrattazione integrativa anche sulle seguenti materie:
– l’elevazione dell’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni;
– la correlazione tra i compensi per specifiche disposizioni di legge e performance anche per il personale non titolare di incarico EQ e i criteri di ripartizione degli incentivi tecnici (anche sulla base dell’orientamento espresso dall’Anac e del ruolo della contrattazione richiamato in premessa dalla legge sugli appalti).
In riferimento alle modifiche presentate da Aran relative al rapporto di lavoro, abbiamo avanzato l’esigenza di considerare le ore di permesso fruite ex art. 39 del d. lgs. n. 151 del 2001 (allattamento figlio) ed ex art. 33 l. n. 104 del 1992 utili ai fini della maturazione dell’orario minimo di durata della prestazione di lavoro richiesto per l’attribuzione del buono pasto e di rimettere in contrattazione integrativa la scelta delle ipotesi particolari nelle quali, a fronte di una durata minima della prestazione, è consentita l’erogazione di due buoni pasto nell’arco della stessa giornata lavorativa (straordinario elettorale, eventi calamitosi protezione civile, personale di polizia locale etc..).
Ci siamo poi riservati di formulare le ulteriori osservazioni e richieste di modifica della disciplina del rapporto di lavoro nelle successive sessioni di contrattazione dedicate, ritenendo utile anche un raccordo sul tema con le altre OO.SS..
Il Presidente dell’Aran, a conclusione dei lavori, ha annunciato che la prossima riunione si svolgerà entro la prima settimana di luglio e in quella occasione verrano forniti dati sul quadro finanziario di riferimento.
Vi terremo Informati!!
Cari saluti