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Funzioni Locali. Prosecuzione del negoziato per il rinnovo del CCNL del comparto delle funzioni locali 2022- 2024.

Roma 11 luglio – Care amiche e cari amici, nella giornata di oggi è proseguita la trattativa per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni locali che si è soffermata sulla presentazione del quadro economico finanziario e sulla discussione di una seconda bozza di testo consegnataci dall’Aran in risposta ad alcune proposte unitarie sul sistema di relazioni sindacali e sulla disciplina del buono pasto.

In apertura dei lavori, dopo le premesse del Presidente dell’Aran Naddeo, il dott. Mastrogiuseppe ha illustrato l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare al rinnovo del personale non dirigente del comparto Funzioni locali, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024. Tali risorse consentirebbero, dal momento della stipula del contratto collettivo, di corrispondere dal 1° gennaio 2024 un incremento pari al 5,78% del monte salari 2021 (maggiorato degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni).

Questo incremento strutturale assorbe l’ivc attualmente in corso di erogazione pari allo 0,50% dello stipendio tabellare più l’incremento corrispondente a 6,7 volte il valore della stessa indennità base, erogato ai dipendenti del comparto Funzioni locali. Va ricordato inoltre che per il solo anno 2023, è stato corrisposto un emolumento accessorio una tantum, per tredici mensilità, nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

L’incremento contrattuale previsto a regime dal 1° gennaio 2024, corrispondente al 5,78% della base di riferimento (monte salari 2021, maggiorato degli oneri riflessi, e quindi comprensivo sia dello stipendio che del trattamento accessorio) deve fare i conti con la pesante inflazione verificatasi nel 2022 ma risulta di ammontare comunque superiore sia al corrispondente incremento previsto per la tornata contrattuale 2016-2018 (3,48%), riconosciuto dopo 8 anni di blocco contrattuale, sia all’incremento percentuale previsto per la tornata 2019-2021 (4,07%).

L’aumento potrà essere corrisposto non appena verrà sottoscritto il CCNL del personale del comparto delle funzioni locali 2022-2024. Alla luce dei succitati elementi di calcolo e in base alle risorse disponibili, in caso di stipula del CCNL l’incremento retributivo “medio” sarebbe pari a 136 euro mensili (lordo dipendente) per tredici mensilità. L’incremento medio viene calcolato sulla retribuzione media di comparto corrispondente a 30.760 euro annui lordi. La platea di riferimento del comparto delle funzioni locali è pari a 403.633 dipendenti, calcolati al 31.12.2021 (ultimo anno di vigenza del Ccnl 2019-2021) secondo i dati forniti dalla Rgs nel Conto annuale 2021.

Nel nostro intervento abbiamo ribadito come il rinnovo contrattuale, seppur nel contesto di un quadro di finanza pubblica complesso, costituisca un’opportunità attesa ed importante per dare continuità al percorso avviato col CCNL 2019- 2021 e per negoziare condizioni migliorative in termini di tutela retributiva e normativa e di benessere organizzativo dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto.

Per la Cisl Fp, quindi, vanno attivati a pieno tutti gli spazi di manovra utilizzabili tramite la contrattazione collettiva per consolidare e rafforzare gli strumenti di valorizzazione professionale ed economica dei dipendenti.

A nostro avviso il Governo può utilmente sostenere il negoziato, contribuendo ad affrontare le grandi sfide di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, individuando le soluzioni volte a sostenere la valorizzazione professionale dei dipendenti. Per questo occorre individuare, insieme all’Aran, le misure di carattere extracontrattuale che possono contribuire a sostenere la contrattazione collettiva, al fine di allentare e rimuovere i vincoli che attualmente si frappongono alla sua piena operatività.

Su almeno due aspetti è, infatti, utile e necessario l’intervento legislativo: il superamento del tetto al salario accessorio imposto dall’art. 23, comma 2 del D. lgs 75/2017 (“legge Madia”) ed il rifinanziamento delle progressioni verticali “in deroga”, necessarie per rendere pienamente esigile il nuovo sistema di classificazione professionale, consentendo i passaggi di area a lungo negati ai dipendenti. Il rifinanziamento dei fondi per la contrattazione collettiva integrativa (parte stabile e variabile), è necessario sia per creare nuove opportunità di sviluppo economico (tramite le progressioni economiche orizzontali ed il sistema dei differenziali stipendiali che va, in prospettiva, migliorato anche negli importi), sia per adeguare il sistema indennitario e l’importo delle premialità.

Abbiamo successivamente illustrato alcune proposte, unitariamente concordate ed inviate all’Aran, rispetto alla prima bozza di testo consegnataci dall’Agenzia. In linea generale tutte le modifiche inerenti il sistema di relazioni sindacali vanno in due direzioni:

  • da un lato determinare un maggior coinvolgimento partecipativo sulle materie relative all’organizzazione del lavoro e degli uffici che, stanti i noti limiti legislativi esistenti, restano inibite alla contrattazione integrativa;
  • dall’altro garantire l’esigibilità delle relazioni sindacali, individuando obblighi procedurali più stringenti sull’attivazione e sullo svolgimento del confronto, anche in seno all’Organismo paritetico dell’innovazione, e della contrattazione integrativa.

Tra le numerose richieste avanzate segnaliamo, in particolare, alcune nuove materie di confronto quali: la ponderazione dei criteri per l’effettuazione delle progressioni verticali ordinarie ex art. 15 del Ccnl 2019-2021:

  • i criteri dei sistemi di valutazione della performance e dei sistemi di valutazione ai fini delle progressioni all’interno dell’area;
  • i criteri generali dei sistemi di valutazione per i casi di assenza prolungata dal servizio al fine di evitare penalizzazioni;
  • i criteri per il conferimento delle mansioni superiori;
  • i criteri per stabilire i tempi di vestizione e svestizione del personale allargandone contestualmente il campo di applicazione a tutto il personale impiegato negli enti del comparto chiamato obbligatoriamente ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione;
  • i provvedimenti inerenti gli andamenti occupazionali, ivi compreso il piano del fabbisogno del personale.

Per quanto riguarda l’Opi abbiamo richiesto, e ottenuto dall’Aran, che si riunisca obbligatoriamente almeno due volte l’anno, avanzando altresì l’ipotesi che in caso di inadempimento le materie diventino oggetto di confronto. Per quanto riguarda la contrattazione integrativa abbiamo anzitutto espresso un giudizio positivo su due proposte accolte da Aran: la conferma che le modalità di attribuzione degli incentivi tecnici previsti dal codice dei contratti pubblici continuino ad essere materia di contrattazione, nonostante l’orientamento interpretativo contrario espresso dal Mef e la possibilità di correlare, in sede decentrata, i premi di produttività ai compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge.

Abbiamo poi avanzato la richiesta di ulteriori materie oggetto di contrattazione integrativa. Tra queste segnaliamo, in particolare:

  • l’individuazione dei profili professionali, che non sono una scelta organizzativa ma sono una dimensione dell’inquadramento che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro;
  • la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate, di parte stabile, in relazione a eventuali decurtazioni delle risorse destinate agli incarichi di E.q. (materia oggi rimessa al confronto);
  • l’individuazione delle particolari ipotesi nelle quali è consentita l’erogazione di due buoni pasto nell’arco della stessa giornata lavorativa;
  • le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni e dei mutamenti degli assetti organizzativi.

Abbiamo inoltre richiesto che venga confermata per i lavoratori turnisti, che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, la maggiorazione del 100 % dell’indennità di turno, non in via alternativa ma aggiuntiva rispetto al riposo compensativo, in modo da compensare il maggiore disagio per la prestazione resa dal personale turnista in giorno festivo infrasettimanale.

Da ultimo, limitando in questa fase le nostre proposte ai soli istituti presenti nella bozza consegnataci da Aran, abbiamo richiesto che l’attribuzione del buono pasto venga garantita al termine delle sei ore continuative di prestazione (e non assoggettata alla disponibilità delle risorse degli enti come prevede il testo vigente) e che, a tal fine, siano equiparati a servizio effettivamente prestato i permessi latte di cui all’art. 39 del D. Lgs. n.151/2001, i permessi orari ex legge n. 104/1992, i permessi per assemblea sindacale, la partecipazione ai corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, i permessi per attività sindacale. Sulle proposte avanzate, ovviamente, il negoziato si cimenterà nei prossimi mesi, anche proseguendo sulle ulteriori parti del testo contrattuale.

In conclusione dei lavori il Presidente ha aggiornato il negoziato all’inizio del mese di settembre.

Vi terremo, come sempre, puntualmente informati degli sviluppi della trattativa.

Un caro saluto