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Funzioni Locali. Prosecuzione del negoziato per il rinnovo del CCNL del comparto delle funzioni locali 2022- 2024.

Roma 18 novembre

Care amiche e cari amici,
nella giornata di oggi è proseguita la trattativa per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni locali che si è concentrata sulla discussione di una ulteriore bozza di testo consegnataci dall’Aran con alcune positive novità:

  • La ulteriore proroga al 31.12.2026 del termine per l’attivazione delle progressioni verticali in deroga. La proroga dei termini è comunque positiva in quanto lascia aperto lo spazio di manovra per ulteriori future misure volte ad autorizzare la destinazione di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per le ordinarie spese assunzionali, finanziate dagli enti, per le progressioni verticali così come rispetto ad un ripensamento degli istituti e degli strumenti oggi disponibili per la riqualificazione professionale e i passaggi di carriera. In tutti i casi di passaggio di area (ordinari ed in deroga) abbiamo ribadito la richiesta del riconoscimento dei riposi compensativi maturati nella banca delle ore e degli ulteriori permessi riconosciuti dal contratto e non ancora fruiti in corso d’anno;
  • l’indicazione che l’utilizzo delle risorse destinate ai piani welfare possa riguardare anche gli stanziamenti previsti dagli enti (in sede di costituzione del fondo) destinati specificatamente a tale finalità, al fine di utilizzare il parere della magistratura contabile (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, 17/SEZAUT/2024/QMIG) che ritiene non assoggettabili le risorse destinate al welfare contrattuale (stante la loro natura non retributiva) al tetto sul salario accessorio (art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017);
    la possibilità di individuare in sede di contrattazione integrativa le ulteriori ipotesi che consentono l’estensione del numero di giorni di attività resa in lavoro agile o in modalità da remoto;
  • la previsione di una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo e dei dati a consuntivo sull’utilizzo delle risorse del Fondo dell’anno precedente nell’ambito della sessione negoziale sui criteri di ripartizione del fondo, da avviare entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento.

Per quanto riguarda il rafforzamento delle relazioni sindacali abbiamo ribadito la necessità di prevedere fra le materie oggetto di contrattazione integrativa (e, quindi, non solo come materie di confronto sindacale):

  • fermo restando la necessità che, a nostro avviso, il costo delle EQ sia integralmente posto a carico del bilancio degli enti, senza effetti sulla riduzione del fondo risorse decentrate, abbiamo chiesto che sia individuata come materia di contrattazione integrativa l’eventuale possibilità di destinare all’incremento del fondo decentrato e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi Eq una quota dei risparmi eventualmente derivanti dal minor utilizzo del budget rispetto ai limiti assunzionali tempo per tempo vigenti. Riteniamo, infatti, che pur nella difficoltà di concepire la possibilità di generare risparmi derivanti da una spesa assunzionale inferiore a quella massima utilizzabile a legislazione vigente, per le gravi carenze di organico esistenti nella stragrande maggioranza degli enti del comparto, sia comunque utile evitare che eventuali risparmi conseguiti per effetto di assunzioni inferiori ai limiti massimi previsti dalla legislazione vengano esclusivamente utilizzati per l’incremento del fondo incarichi Eq, costruendo, nei fatti, un automatismo di ulteriore finanziamento del fondo EQ non governato dalla contrattazione integrativa e che rischia di incentivare le mancate assunzioni e l’affidamento all’esterno di servizi;
  • la destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, nel rispetto del tetto, senza che ciò comporti una riduzione delle risorse del Fondo decentrato (che l’Aran ha previsto, nella bozza attuale, come materia di confronto e non di contrattazione);
    l’innalzamento del valore massimo da 18.000 a 22.000 euro della retribuzione di posizione per i titolari di incarico Eq (che non può essere decisione lasciata nella mera discrezionalità degli enti, finendo per incidere sui fondi);
  • i profili professionali e i criteri per il conferimento delle mansioni superiori.

Abbiamo inoltre chiesto che le materie di confronto vengano integrate rispetto a quelle presenti nell’utima bozza Aran, inserendo le ulteriori fattispecie già individuate nelle riunioni precedenti e, in particolare:

  • le modalità applicative delle convenzioni relativamente alle ricadute sul personale utilizzato a tempo parziale anche al fine di garantire parità di trattamento ai lavoratori adibiti ai servizi in convenzione rispetto ai lavoratori impiegati negli enti utilizzatori;
  • modalità attuative dell’art 208 comma 5 bis e 142 comma 12 ter del d.lgs. 285/1992, con riferimento ai riflessi sul personale dipendente, in relazione ai progetti di potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
  • i criteri per le procedure di progressione ordinaria.

Nell’incontro odierno sono stati presentati anche i dati relativi agli incrementi economici.
L’incremento del 5,78% della retribuzione media lorda di comparto per il triennio contrattuale 2022-2024 (maggiorato degli oneri riflessi, e quindi, comprensivo sia dello stipendio che del trattamento accessorio) condurrebbe in caso di stipula del CCNL ad un incremento retributivo medio complessivo di circa 136 euro mensili (lordo dipendente) per tredici mensilità, a regime dal 1° gennaio 2024. La proposta Aran è quella di destinare la parte prevalente (il 94%) dell’ammontare delle risorse disponibili all’incremento del trattamento economico fondamentale e la parte residua delle risorse all’incremento della parte stabile del fondo decentrato nonché ad eventuali oneri relativi a miglioramenti di istituti di parte normativa che implicano costi contrattuali. Tale scelta comporterebbe, quindi, l’attribuzione di un incremento dello stipendio tabellare medio lordo di 128 euro e la destinazione di 8 euro alla rivalutazione dei fondi e/o al finanziamento di eventuali modifiche della parte normativa che comportassero oneri aggiuntivi.

Destinando il 94% delle risorse contrattuali alla rivalutazione degli stipendi tabellari, la proposta Aran prevede un incremento pari al 7,32 % dello stipendio, generando, quindi, aumenti pari a:
+ 141,50 euro per 13 mensilità per l’Area dei Funzionari ed Eq;
+130, 41 euro per l’Area degli Istruttori;
+116, 03 euro per l’Area degli Operatori esperti;
+111,45 euro per l’Area degli Operatori.

A tali risorse si aggiungeranno quelle previste dal disegno di legge finanziario per il 2025, relative alla possibilità degli enti di rifinanziare i fondi per la contrattazione integrativa fino allo 0,22% del Monte salari 2021, in deroga al tetto imposto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, che andrebbero, dunque, a sommarsi agli 8 euro procapite di incremento dei fondi per la contrattazione integrativa derivanti dalla proposta di destinazione delle risorse contrattuali fatta dall’Aran.
Il problema, dunque, non consiste tanto nel valore percentuale dell’incremento contrattuale in sé (il 5,78%) ma è rappresentato, invece, dagli stipendi e dai trattamenti accessori medi del comparto sicuramente inferiori a quelli di altri comparti del pubblico impiego, problema non nuovo e che si trascina da ormai molti decenni e le cui soluzioni sembrano, nella contingenza attuale, ostacolate da un quadro di finanza pubblica che rimane complesso e stretto dai noti vincoli europei imposti dal rientro del deficit e debito pubblico.

E’, comunque, evidente che l’incremento previsto dalle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria risulta comunque superiore a quello riconosciuto per il rnnovo 2019-2021 (4,07%) e a quello del triennio 2016-2018 (3,48%). Ricordiamo, infatti, che l’incremento contrattuale del 3,48%, riconosciuto con il CCNL 2016-2018, pur coprendo l’inflazione verificatasi nello stesso triennio, non riuscì a recuperare la perdita di acquisto complessiva verificatasi dal 2010 al 2018 per effetto del blocco della contrattazione. La perdita delle retribuzioni reali dei dipendenti pubblici nel periodo di blocco fu, infatti, dell’8% mentre in quello stesso periodo la crescita delle retribuzioni dei dipendenti privati fu, mediamente, dell’8%, determinando dunque una perdita del potere di acquisto dei dipendenti pubblici, rispetto ai privati, del 16%. Il rinnovo, peraltro, arrivò in concomitanza con l’entrata in vigore dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 (tetto al trattamento economico accessorio fissato all’importo del 2016) ed il lungo blocco contrattuale, oltre alla perdita delle retribuzioni reali, causò un danno enorme ai dipendenti pubblici, consistente nel blocco delle carriere e degli sviluppi economici e professionali.

Resta, dunque, sempre più urgente una valutazione del legislatore sulla necessità di superare vincoli e blocchi insistenti nel comparto, nonché sulla adozione di misure specifiche finalizzate a ridurre la forbice stipendiale e del trattamento medio accessorio esistente fra il comparto delle funzioni locali e gli altri comparti pubblici, e a consentire ai dipendenti del comparto effettive opportunità di valorizzazione professionale ed economica in tutti gli enti (in dissesto e pre-dissesto compresi).

Abbiamo infine ribadito la necessità di evitare penalizzazioni per il personale turnista non chiamato a prestare servizio in giorno festivo infrasettimanale consentendo una programmazione separata della turnistica rispetto al restante personale in turno.

Per il personale turnista che svolge la propria attività in giorno festivo infrasettimanale si ricorda che le OO.SS. hanno chiesto unitariamente, in aggiunta alla maggiorazione del 100% della retribuzione oraria, attualmente riconosciuta dal contratto, la possibilità che il lavoratore opti fra il riposo compensativo e la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (richiesta ad oggi non condivisa dall’Aran).

Infine, abbiamo ricordato come sia necessario che il contratto dedichi approfondimenti e sessioni contrattuali specifiche in merito all’applicazione dell’ordinamento professionale 2019-2021, con particolare riguardo all’impatto dei passaggi effettuati fra le aree e alle sezioni speciali.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 2 dicembre p.v..
Vi terremo, come sempre, puntualmente informati degli sviluppi della trattativa.

Un caro saluto