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Funzioni Locali. Prosecuzione del negoziato per il rinnovo del CCNL del comparto delle funzioni locali 2022- 2024.

Roma 2 dicembre –

Care amiche e cari amici,

nella giornata odierna è proseguita la trattativa per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni locali che si è concentrata sulla discussione di una ulteriore bozza di testo consegnataci dall’Aran che ha recepito alcune delle richieste avanzate nel corso delle riunioni precedenti. Finora, sono state affrontate le parti del contratto relative alle relazioni sindacali, alla disciplina delle assenze, al trattamento economico fondamentale e alla costituzione ed utilizzo dei fondi. Il negoziato si concentrerà ora sull’ordinamento professionale e sulle sezioni speciali per poi entrare nel vivo della discussione.

Nel merito, di seguito, vi segnaliamo le novità presenti nella bozza presentataci dall’Aran e i principali contenuti della trattativa odierna:

CONFRONTO – Positivo l’inserimento nel testo di nuove materie di confronto:

  • la collocazione temporale della pausa
  • l’articolazione dell’orario di lavoro in via sperimentale su quattro giorni settimanali
  • i criteri per l’individuazione delle coperture assicurative di cui all’art. 58 del CCNL 16.11.2022 e dell’art. 2 comma 4 del D.Lgs 36/2023 (prima soltanto oggetto di informazione semestrale);
  • i criteri per il conferimento delle mansioni superiori;
  • i criteri di ripartizione delle risorse relative ai proventi contravvenzionali ex art. 208 Codice della strada tra le diverse finalità di utilizzo ivi previste dal contratto (art. 98)
  • Abbiamo chiesto nuovamente di prevedere:
  • l’inserimento, fra le materie oggetto di confronto, dei contenuti del piano dei fabbisogni e delle modalità di attuazione dello stesso nonché delle procedure per l’effettuazione delle progressioni verticali ordinarie di cui all’art. 15;
  • la definizione delle modalità applicative delle convenzioni fra enti locali, al fine di evitare disparità di trattamento per il personale utilizzato nei servizi in convenzione

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

  • È stata accolta la nostra proposta di spostare dal confronto alla contrattazione integrativa la materia relativa alla destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell’art. 14 del CCNL 1/4/1999, nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, senza che ciò comporti una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL 16/11/2022.
  • Rimane però ancora oggetto di scelta discrezionale dell’ente l’innalzamento del valore della retribuzione di posizione degli incarichi E.Q. a 22.000 euro (che abbiamo chiesto in contrattazione) così come non hanno previsto alcuna relazione sindacale in merito alla possibilità di destinare, i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente, all’incremento del Fondo E.Q. oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, per un importo non superiore ad una percentuale dei risparmi conseguiti. Fermo restando che
  • Manca ancora in contrattazione integrativa la verifica della facoltà di implementazione del fondo decentrato in relazione a risparmi del Fondo E.Q. (materia prevista in confronto dal vigente Ccnl).

 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

  • hanno specificato che è oggetto di contrattazione integrativa non solo la definizione delle procedure per le progressioni economiche ma anche l’individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili per singola area, desumibile dalle risorse allocate dalla contrattazione;
  • hanno previsto che per il personale educativo scolastico, ancorché iscritto ad un albo professionale in base alla vigente normativa, si applica unicamente il differenziale maggiorato previsto dal medesimo art. 92 senza cumulo di benefici;
  • hanno chiarito che si prendono in considerazione le medie delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, in ipotesi di assenza dal servizio relativa ad una o più delle annualità;

PROGRESSIONI VERTICALI

  • hanno specificato che non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam in caso di aumenti derivanti da rinnovo contrattuale e all’art. relativo ai permessi per motivi personale e ai permessi per visite hanno specificato che spettano interamente le 18 ore anche in caso di progressione verticale in corso d’anno. Va reiterata la richiesta di conservazione del maturato in banca delle ore alla luce della medesima ratio che giustifica il riconoscimento degli altri istituti
  • hanno esteso al dipendente assunto nell’area superiore, qualora non si sia avvalso dell’esonero del periodo di prova, la possibilità di conservazione del posto

POSSIBILITA’ DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO SU 4 GIORNI

Nella bozza di testo illustrata oggi da Aran è stata prevista, in via sperimentale, la possibilità da parte degli enti di prevedere l’articolazione dell’orario ordinario settimanale di lavoro di 36 ore anche su quattro giorni su “adesione volontaria” da parte del lavoratore.

Alcune OO.SS. hanno manifestato la loro contrarietà rispetto alla possibilità di introdurre tale previsione, sia perché non comporta una riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 36 ore, sia perché determina un riproporzionamento delle ferie. L’Aran si è, quindi, detta disponibile a ritirare l’articolo qualora la maggioranza delle OO.SS. rappresentative sia contraria.

Come Cisl Fp riteniamo, invece, utile e positiva la possibilità di consentire agli enti l’articolazione su quattro giorni dell’orario di lavoro, ferma restando la scelta individuale e volontaria del lavoratore, in quanto tale si tratta di una opportunità in più eventualmente messa a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che intenderanno fruirne e che restano liberi di avvalersene o meno. In quanto al riproporzionamento delle ferie, si tratta di una naturale conseguenza delle minori giornate lavorate nel periodo di articolazione su 4 giorni, analogamente con quanto avvenne nel passaggio dall’articolazione su 6 giorni a 5 giorni settimanali.

ORARIO MULTIPERIODALE – Hanno accolto la nostra proposta di consentire l’adozione del multiperiodale per esigenze di conciliazione individuate in sede di confronto

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI – È stata accolta la nostra richiesta di poter fruire dei permessi per motivi personali anche per l’aggiornamento professionale connesso all’attività di servizio se non rientrante nei piani formativi adottati dall’Ente

PATROCINIO LEGALE – Hanno accolto la nostra proposta di inserire la remissione di querela tra le ipotesi che consentono il rimborso delle spese legali e di consulenza

WELFARE INTEGRATIVO – Hanno positivamente espunto dal testo dell’articolo il limite alle risorse da bilancio già stanziate. Va reiterata la richiesta relativa alla modifica dell’art. 80 comma 3 del Ccnl ovvero escludere le risorse per welfare dalla parte del fondo utile a calcolare la quota prevalenza dello stesso da destinare ad alcuni utilizzi obbligatoriamente previsti dal Ccnl

INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO – Positivo il fatto che abbiano espunto la previsione di una prestazione continuativa nei servizi esterni di vigilanza ai fini dell’erogazione della relativa indennità. A nostro avviso va però cancellata la specifica che la prestazione debba essere “ordinariamente resa” poiché era già chiaro nella formulazione precedente.

FONDO RISORSE DECENTRATE

  • Inserita nel testo la facoltà di incremento di parte variabile fino allo 0,22% del Monte salari 2021 in applicazione della norma prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2025;
  • Occorre specificare che nella ripartizione in misura proporzionale tra Fondo E.Q. e Fondo decentrato sulla base degli importi 2024, venga preso in considerazione il fondo decentrato nella sua interezza (parte stabile e variabile) con inclusione delle risorse per specifiche disposizioni di legge (come da parere Aran del 25/11/2022 in relazione alle modalità applicative della analoga norma ex art. 79 comma 3 Ccnl Funzioni locali 2019-2021)

CONGEDO PARENTALE – Va reiterata la richiesta che, in applicazione dell’art. 32 comma 1 ter, sia previsto nel Ccnl il cumulo tra congedo parentale e altre assenze previste dal d.lgs. 151/2001. La norma prevede che salvo diversa previsione della contrattazione integrativa non sia possibile il cumulo. Occorre quindi specificarlo.

Abbiamo, inoltre, ricordato la necessità di dedicare una sessione negoziale di approfondimento specifica sull’applicazione dell’Ordinamento professionale introdotto con il CCNL 2019-2021, con particolare riguardo:

  • alla necessità di un definitivo superamento dell’Area Operatori (ex categoria A), con la confluenza del relativo personale nell’Area Operatori esperti;
  • alla necessità di superare le criticità riscontrate in sede di applicazione del nuovo ordinamento con riferimento al personale educativo – scolastico, soprattutto alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato).

A nostro avviso, occorre prendere atto che le effettive possibilità di sviluppo professionale di tutto il personale educativo scolastico attualmente collocato nell’Area ad esaurimento degli Istruttori verso l’Area dei Funzionari si sono rivelate esigue a causa della diversa consistenza delle risorse stanziate dagli enti, fino allo 0,55% del Monte Salari per il finanziamento delle progressioni verticali in deroga.

Anche attraverso un massiccio ricorso al budget assunzionale non si realizzerebbe il transito completo del personale educativo scolastico nell’Area dei Funzionari. Essendo impedito dall’insieme delle norme vigenti (art. 97 Cost. e D. lgs 165/01) il passaggio fra le Aree per “trasposizione automatica”, come Cisl Fp abbiamo nuovamente ribadito la nostra proposta – già avanzata in occasione del negoziato che portò al rinnovo del CCNL 2019-2021 – di prevedere una nuova e specifica Area di inquadramento unico di tutto il personale educativo scolastico, con tabellare di ingresso equivalente a quello dell’attuale Area dei Funzionari.

Tale proposta, trattandosi di una nuova Area, consentirebbe l’inquadramento di tutto il personale educativo scolastico, oggi collocato nelle Aree degli Istruttori e dei Funzionari, senza dover ricorrere alle Progressioni verticali in deroga.

Abbiamo, inoltre, chiesto di quantificare gli oneri collegati all’eventuale stabilizzazione nello stipendio tabellare dell’attuale indennità di comparto con evidenti conseguenze positive sulla valorizzazione a fini previdenziali di questa quota.

Un caro saluto